STATUTO modificato il 22.10.2022
CAPO I – COSTITUZIONE E SCOPI

ART. 1 – COSTITUZIONE

E’ costituita, con sede in Modena, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, l’ASPPI Associazione Sindacale Piccoli Proprietari Immobiliari-Associazione provinciale di Modena, ente non commerciale senza scopo di lucro.
L’Associazione può essere identificata con la dizione “ASPPI provinciale di Modena”.
L’Associazione aderisce all’ASPPI nazionale, “Associazione Sindacale Piccoli Proprietari Immobiliari”, accettandone lo statuto pur mantenendo la propria autonomia giuridica, amministrativa, patrimoniale ed organizzativa.

ART. 2 – SCOPI

L’Associazione non ha finalità di lucro, è autonoma e apartitica ed ha lo scopo di:
a) tutelare e rappresentare in ogni sede ed a qualsiasi livello gli interessi economici patrimoniali e morali della proprietà immobiliare e dell’istituto condominiale, in tutte le questioni e problemi di qualsiasi natura e specie, inerenti la proprietà;
b) intervenire a fianco dei proprietari immobiliari, quali utenti e consumatori, per la tutela dei loro interessi e per la difesa delle loro prerogative collettive;
c) assistere direttamente o indirettamente gli associati, in particolare i proprietari immobiliari, nelle questioni di carattere giuridico, sociale, amministrativo, tecnico, creditizio e fiscale presso Enti pubblici e privati, sia in sede amministrativa che giudiziaria, ovunque siano coinvolti interessi dei proprietari;
d) organizzare e promuovere la formazione professionale e l’aggiornamento degli amministratori di condominio, nonché degli altri operatori autonomi e professionali che operano nel settore immobiliare;
e) organizzare e promuovere l’attività di studio e di ricerca a carattere sociale, giuridico, tecnico, economico, statistico inerente i problemi della conservazione e sviluppo della proprietà immobiliare e della gestione del territorio e dell’ambiente;
f) proporre alle istituzioni nazionali, regionali e locali provvedimenti a sostegno del risparmio popolare finalizzato all’espansione della proprietà immobiliare;
g) promuovere, aiutare, sostenere anche oltre il territorio provinciale, la costituzione di associazioni similari, accogliendo – se del caso – adesioni individuali e/o collettive;
h) sviluppare collaborazioni e/o adesioni – salvaguardando l’autonomia propria amministrativa ed organizzativa – con organizzazioni comunali, provinciali, regionali e nazionali i cui scopi siano affini o convergenti;
i) svolgere, in ambito sindacale giuridico e tecnico, opera di informazione e pubblicità in relazione agli scopi sociali mediante conferenze, manifestazioni, pubblicazioni ed altre iniziative idonee;
j) stipulare accordi, convenzioni e contratti nell’interesse della categoria rappresentata;
k) predisporre ed espletare corsi di formazione professionale o di altro genere, senza scopo di lucro, nell’ambito di istituti normativi attinenti l’oggetto sociale;
l) partecipare con propri rappresentanti negli organi dello Stato o di altri enti ed organismi;
m) prestare ai soci servizi necessari alla informazione ed alla tutela dei loro diritti di proprietari immobiliari anche in qualità di utenti e di consumatori;
n) costituire o partecipare ad imprese, società, organizzazioni e associazioni che abbiano come fine il raggiungimento degli scopi sopra indicati o a questi affini e complementari, compreso il miglioramento della condizione e qualità della vita degli associati;
o) promuovere iniziative per la realizzazione di attività sociali, ricreative, culturali e turistiche al servizio degli associati.
Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

CAPO II – RAPPORTO ASSOCIATIVO

ART. 3 REQUISITI DEGLI ASSOCIATI

Possono far parte dell’Associazione, accettando il presente Statuto ed i Regolamenti, qualora esistenti, emanati dagli organi competenti, i proprietari d’immobili, di porzioni d’immobili, di aree aventi destinazione edilizia, i condomini, i titolari di altri diritti reali di godimento, nonché coloro che apprestandosi a diventare proprietari, intendono usufruire della tutela associativa ai fini dei relativi adempimenti.
Possono, inoltre, far parte dell’Associazione, enti e aggregazioni di carattere collettivo, che dovranno attenersi alle modalità di ammissione e di partecipazione all’attività associativa indicate dalla Direzione Provinciale.
Possono essere previste diverse tipologie di associati, anche di natura collettiva.

ART. 4 – ADESIONE

La domanda di adesione deve essere rivolta alla Direzione provinciale dall’interessato e deve contenere la dichiarazione di accettazione dello Statuto, del Regolamento e del Codice Etico, qualora esistenti.
L’adesione all’Associazione avviene con la consegna e sottoscrizione della tessera associativa.
Al momento dell’adesione o del rinnovo il socio comunica un indirizzo email che ASPPI utilizzerà per tutte le comunicazioni inerenti il rapporto associativo.
La qualità di associato è acquisita dal nuovo aderente, ove non intervenga parere contrario da parte della Direzione provinciale, da comunicarsi all’interessato entro 60 giorni dalla data di adesione, avverso il quale però, è ammesso ricorso davanti al Collegio dei Garanti che dovrà decidere in merito entro ulteriori 30 giorni. Trascorso tale termine la domanda di adesione si intende tacitamente accolta.
Presso la sede provinciale dell’Associazione deve essere tenuto aggiornato il libro degli associati.

ART. 5 DURATA DELL’ADESIONE

L’adesione in qualità di Socio si perfeziona con il versamento della quota associativa annuale. Tale adesione vale per l’anno solare in corso alla data del versamento, salvo deroghe contemplate nel Regolamento, qualora esistente.
La quota o il contributo associativo previsto sono intrasmissibili e non rivalutabili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

ART. 6 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Trascorsi sei mesi dalla data di adesione, il Socio in regola con i versamenti contributivi gode di tutti i diritti di elettorato, attivo e passivo, nelle assemblee congressuali territoriali e nel Congresso provinciale.
Il Socio, in regola con i versamenti contributivi, ha diritto di ricevere assistenza e informazioni presso gli uffici dell’Associazione, e/o sul sito web, con le modalità organizzative ed amministrative fissate dalla Direzione provinciale.
Il sito web dell’associazione e le comunicazioni tramite via telematica sono i normali strumenti di comunicazione tra l’ASPPI e i Soci.
Il socio è tenuto al pagamento della quota associativa annuale fissata ed ha il dovere di osservare lo Statuto, il Regolamento e il Codice etico qualora esistenti, le cui violazioni possono comportare l’adozione da parte della Direzione provinciale di provvedimenti disciplinari.
La qualità di Socio e tutti i diritti e le agevolazioni ad essa collegati si perdono per mancato rinnovo dell’adesione e comportamento giuridico e morale contrari alle norme dello Statuto e del Regolamento e del Codice etico, qualora esistente;

ART. 6 BIS – DECADENZA DA SOCIO

La decadenza da socio può avvenire per:
– decesso
– dimissioni;
– mancato rinnovo della tessera e pagamento della quota associativa;
– esclusione.
Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Presidente Provinciale con la restituzione della tessera.

ART. 7 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Nel caso di infrazioni da parte dei soci delle norme sancite dal presente Statuto, dal Regolamento e dal Codice etico qualora esistenti, la Direzione Provinciale potrà applicare uno dei seguenti provvedimenti, in relazione alla gravità:
a) richiami scritti,
b) sospensione da tre a dodici mesi,
c) esclusione.
I soci possono essere esclusi quando violino i principi e le disposizioni del presente Statuto, del Regolamento e del Codice etico qualora presenti; Il socio contro il quale viene avviato un procedimento disciplinare deve essere informato, entro il termine di 7 giorni, dei fatti che gli vengono addebitati. Il socio ha il diritto far pervenire entro 30 giorni alla Direzione Provinciale proprie difese scritte, ovvero la richiesta di essere ascoltato.
Al termine dell’iter di cui al comma precedente, la Direzione provinciale a maggioranza dei presenti, può adottare, con propria deliberazione, il provvedimento disciplinare più opportuno, tenendo conto della gravità dell’addebito e delle difese eventualmente pervenute dal socio.
Contro tale delibera il Socio potrà presentare reclamo al Collegio dei Garanti, (che deciderà in via definitiva), entro 60 giorni, salvo rinvio motivato di ulteriori 30 giorni, dalla notifica del provvedimento tramite raccomandata.

CAPO IlI – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

ART. 8 – ORGANI

Sono organi dell’Associazione:
a) Il Congresso provinciale
b) La Direzione provinciale
c) Il Presidente
d) La Giunta esecutiva
e) Il Collegio dei Garanti
Organo principale dell’Associazione è il Congresso provinciale.

ART. 9 – IL CONGRESSO PROVINCIALE

Il Congresso provinciale, costituito dai soci delegati nominati dalle assemblee congressuali territoriali è convocato – su delibera della Direzione provinciale – di norma ogni 4 (quattro) anni in via ordinaria tramite comunicazione scritta per via telematica ai delegati eletti e comunque deve essere convocato nell’anno del Congresso nazionale, prima della tenuta dello stesso. La comunicazione deve contenere l’invito a partecipare al Congresso con la specifica dell’ordine dei lavori. Pari comunicazione deve essere inviata alla Direzione nazionale almeno 30 giorni prima della data fissata per il Congresso provinciale.
Il Congresso provinciale può essere riunito in via straordinaria a richiesta motivata scritta e sottoscritta da almeno il 30% degli associati in regola con la quota associativa, da inoltrarsi alla Direzione provinciale. La Direzione provinciale può convocare il Congresso straordinario – per ragioni motivate – con delibera della maggioranza dei 2/3 (due terzi) della stessa.

ART. 10 SVOLGIMENTO E POTERI DEL CONGRESSO PROVINCIALE

Parte I.
Il Congresso nomina una Presidenza che sovrintende al suo svolgimento nonché al lavoro delle singole commissioni, nominate pure esse dal Congresso, per l’adempimento delle seguenti funzioni: verifica dei poteri, modifiche o integrazioni statutarie, elettorale.
a) Commissione per la verifica dei poteri, composta da delegati in numero di almeno tre membri, con il compito di verificare la regolarità della posizione dei delegati partecipanti al Congresso. E’ competente a decidere ed esaminare tutte le altre questioni di carattere regolamentare e disciplinare. Dovrà comunicare alla Presidenza il risultato delle sue verifiche prima delle votazioni.
b) Commissione per le proposte di modifica dello Statuto, composta da delegati in numero di almeno tre membri, con il compito di presentare all’Assemblea, proposte d’eventuali modifiche allo Statuto ed integrazioni al Regolamento di Attuazione dello Statuto: queste proposte, approvate dalla maggioranza dell’Assemblea, avranno efficacia immediata.
c) Commissione elettorale composta da delegati in numero di almeno tre membri, con il compito di valutare e proporre alla Presidenza l’elenco dei candidati da eleggere per il Congresso nazionale; l’elenco dei candidati da eleggere per la Direzione provinciale e l’elenco dei candidati da eleggere per il Collegio dei garanti.
Ha il compito, altresì, di verificare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali.
Al Congresso viene presentata una relazione del Presidente uscente sulle attività poste in essere dal Congresso precedente e sulle linee di sviluppo future.
Al Congresso provinciale partecipa di diritto un membro della Direzione nazionale.
Parte II.
I poteri del Congresso provinciale sono:
a) approvare e modificare lo Statuto,
b) fissare le direttive e gli orientamenti generali per le attività sindacali della Direzione provinciale,
c) eleggere la Direzione provinciale composta da non meno di 17 (diciassette) membri, su proposta della commissione elettorale anche sulla base delle indicazioni della Direzione provinciale uscente,
d) eleggere il Collegio dei Garanti, composto da non meno di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) membri supplenti,
e) nominare i delegati al Congresso nazionale.
Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato esclusivamente dal congresso straordinario, con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei presenti.
Le decisioni del Congresso provinciale vengono deliberate con la maggioranza relativa di voti dei presenti e sono obbligatorie per tutti i Soci e gli organi dell’Associazione.
Ogni votazione viene normalmente effettuata con voto palese, salvo che almeno 1/3 (un terzo) dei presenti con diritto di voto ne richieda l’effettuazione con voto segreto.

ART. 11 – DELEGATI DEL CONGRESSO

Al Congresso provinciale partecipano, con diritto di voto, i delegati eletti dalle assemblee territoriali di cui all’art. 21, nominati come al successivo art. 22 comma d).
Ogni Socio ha diritto ad essere delegato, tramite il voto delle Assemblee congressuali territoriali.
Al Congresso provinciale il socio delegato ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota da lui versata.
Il delegato in caso d’impedimento ha facoltà di delega scritta ad altro delegato. Ogni delegato non potrà ricevere più di una delega. Ogni Socio può essere liberamente eletto negli Organismi dirigenti.
Fra un Congresso ed il successivo i Delegati possono essere convocati in Assemblea dal Presidente, su mandato della Direzione Nazionale, nei seguenti casi:
a) Apportare modifiche allo Statuto, al Regolamento o al Codice Etico qualora esistenti, nel caso ne insorgesse la necessità fra un Congresso e l’altro;
b) Discutere e approvare orientamenti su questioni di grande rilevanza per tutta l’Associazione;

ART. 12 – DIREZIONE PROVINCIALE

1. La Direzione provinciale determina le linee principali di carattere politico – sindacale e organizzativo dell’Associazione, fino al successivo Congresso provinciale, e delibera a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale la delibera votata dal Presidente.
2. La Direzione provinciale convoca alle dovute scadenze il Congresso provinciale in seduta ordinaria e/o straordinaria, osservate le norme dell’art. 9 e determina la proporzione fra delegati ed associati.
3. La Direzione provinciale elegge nel proprio interno, a maggioranza semplice dei presenti:
a) il Presidente,
b) uno o più Vice presidenti,
c) la Giunta esecutiva.
4. Al termine del Congresso la Direzione si riunisce immediatamente per l’elezione del Presidente, mentre il o i Vice presidenti, l’Amministratore e la Giunta esecutiva potranno essere eletti, su proposta del Presidente, anche in una successiva riunione della Direzione provinciale da convocarsi entro 45 giorni dalla data di svolgimento del congresso.
5. La Direzione provinciale si riunisce nella sede sociale o in altra sede indicata nell’avviso di convocazione, non meno di una volta ogni tre mesi.
6. Alla Direzione provinciale è riconosciuta la facoltà di cooptare, in sostituzione di membri dimissionari o deceduti o che vengano comunque a mancare, altri Soci dell’Associazione. Le delibere di cooptazione debbono essere assunte con la maggioranza di 2/3 (due terzi) dei voti dei membri presenti.
7. Alla Direzione provinciale è riconosciuta la facoltà di nominare dei garanti effettivi e supplenti in sostituzione di membri dimissionari o deceduti o che vengano comunque a mancare. Le delibere di cooptazione debbono essere assunte con la maggioranza di 2/3 (due terzi) dei voti dei membri presenti. I nuovi nominati scadono al termine del mandato del Collegio.
8. Alla Direzione provinciale spetta il potere di adottare eventuali provvedimenti disciplinari come regolato dal precedente art.7.
9. La Direzione provinciale è convocata dal Presidente o su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei suoi componenti, con avviso scritto inviato per via telematica non meno di 8 giorni prima della data fissata per la convocazione.
10. In ogni seduta la Direzione approva il verbale della riunione precedente.
11. Ogni votazione viene normalmente effettuata con voto palese, salvo che almeno 1/3 (un terzo) dei presenti con diritto di voto ne richieda l’effettuazione con voto segreto.
12. L’assenza non giustificata dei membri della Direzione provinciale protratta per tre riunioni consecutive ne determina la decadenza dall’incarico.
13. I membri della Direzione provinciale restano in carica da un congresso all’altro e sono rieleggibili.
14. I membri della Direzione provinciale devono essere eletti tra i soci ASPPI e regolarmente iscritti all’Associazione. L’iscrizione deve essere rinnovata entro la prima riunione dell’anno.

ART. 13 – COMPITI DELLA DIREZIONE

La Direzione provinciale:
a) può approvare il Regolamento di attuazione dello Statuto;
b) sovraintende su ogni atto patrimoniale e/o finanziario e delibera sugli atti di attività straordinaria per acquisto di immobili, accensione di mutui, partecipazione e/o acquisizione di società o quote di esse;
c) approva il rendiconto consuntivo economico e finanziario e il preventivo di ogni esercizio, presentati dalla Giunta esecutiva;
d) determina le linee di attuazione ed i successivi approfondimenti del programma approvato dal Congresso provinciale;
e) delibera su modalità e tempi di attuazione delle principali iniziative;
f) nomina i propri rappresentanti presso enti, commissioni e/o istituzioni pubbliche e private e presso il Comitato regionale dell’ASPPI;
g) stabilisce norme elettorali, disciplinari, amministrative e organizzative a completamento ed integrazione dello Statuto e stabilisce l’insediamento della sede sociale;
h) nomina le commissioni tematiche e i relativi responsabili;
i) ha facoltà di nominare, su proposta del Presidente, un Direttore operativo e i Responsabili dei servizi associativi attribuendone i compiti;
j) può integrare la Giunta esecutiva con membri aggiuntivi;
k) può cooptare nella Direzione provinciale personalità, nel numero massimo di 2 (due), che si siano distinte per meritorie attività a favore dell’associazione. Le delibere di cooptazione debbono essere assunte con la maggioranza di 2/3 (due terzi) dei voti dei membri presenti;
l) istituisce Sedi territoriali – comunali o sovracomunali – determinandone giurisdizione, circoscrizione, competenza tecnica ed amministrativa e regolamento esecutivo e nominandone il responsabile;
m) provvede entro il 30 ottobre di ogni anno a fissare la quota associativa per l’anno successivo, con facoltà di istituire differenti categorie di soci e relative quote
Le norme e i regolamenti, qualora esistenti, di cui alle lettere a) e g) del precedente comma debbono essere rese note agli associati a mezzo di comunicati da rendere disponibili nei locali dell’Associazione e delle sedi territoriali o sul sito web.

ART. – 14 IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza politica e legale dell’Associazione di fronte ai terzi e presiede le riunioni della Direzione e della Giunta provinciale, coordinandone i lavori. Ha facoltà di delega.
Il Vice Presidente più anziano, in mancanza del delegato, sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

ART. 15 – GIUNTA ESECUTIVA

La Giunta esecutiva cura l’applicazione delle decisioni della Direzione provinciale e delibera sugli atti di ordinaria amministrazione. Cura e sviluppa il sito web dell’associazione e relazione alla Direzione.
La Giunta esecutiva è composta da non meno di 5 (cinque) membri e ne possono far parte anche persone esterne alla Direzione provinciale.
La Giunta esecutiva è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei membri, delibera a maggioranza dei presenti espressa con voto palese; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
La Giunta esecutiva può prendere delibere di urgenza che devono, comunque, essere sottoposte alla prima riunione della Direzione provinciale per la ratifica.
La Giunta esecutiva si riunisce almeno una volta ogni due mesi.
La Giunta redige il bilancio economico e finanziario preventivo entro il 15 (quindici) dicembre dell’anno precedente e il rendiconto economico e finanziario annuale entro il 30 (trenta) aprile dell’anno successivo sottoponendoli all’approvazione della Direzione provinciale.
Qualora vi siano valide motivazioni, il termine per l’approvazione del bilancio preventivo può essere prorogato sino al 31 (trentuno) gennaio dell’anno corrente, mentre il rendiconto annuale può essere prorogato sino al 15 (quindici) luglio dell’anno successivo a quello di riferimento del rendiconto stesso.

ART. 16 – IL COLLEGIO DEI GARANTI

Il Collegio dei Garanti, i cui membri possono essere anche non associati, nomina al proprio interno il Presidente, ed è competente a decidere:
a) sui reclami proposti dagli esclusi dall’Associazione per provvedimenti della Direzione provinciale;
b) sulle vertenze fra gli associati e gli Organi dell’Associazione;
c) sulle vertenze portate alla sua attenzione in merito alle norme regolamentari ed amministrative emanate dalla Direzione provinciale ai sensi dell’art. 13.
Controlla la gestione dell’amministrazione contabile e i rendiconti annuali dell’Associazione.
In occasione della presentazione del bilancio il Collegio dei Garanti presenta una relazione sulla gestione, sul rendiconto annuale e sull’attività svolta.
Controlla la coerenza e il rispetto delle norme civilistiche, giuridiche e di settore relative alle associazioni sindacali e di categoria.
Le decisioni del Collegio dei Garanti riguardanti le controversie di ordine sindacale o morale possono essere appellate, entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione sul reclamo.
Il Presidente del Collegio è invitato alle riunioni della Giunta, senza diritto di voto.
I membri del Collegio dei Garanti sono invitati alle riunioni della Direzione senza diritto di voto, durano in carica fino al Congresso successivo che li ha eletti; sono rieleggibili e non hanno diritto a retribuzione.
In caso di dimissioni, di decadenza o di morte di un membro effettivo subentra il membro supplente più anziano.

ART. 17 – ESERCIZIO FINANZIARIO

L’esercizio finanziario ha durata annuale con effetto 1° gennaio e scadenza il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 18 – COMMISSIONI TEMATICHE

Le Commissioni tematiche, nell’ambito delle direttive generali fissate dalla Direzione provinciale, svolgono – mediante indagini, studi, esami e proposte – l’attività preparatoria per i provvedimenti di competenza della Direzione provinciale.
Sono costituite per determinati settori d’intervento ed anche per specifici argomenti al fine di consentire alla Direzione Provinciale di recepire più direttamente la volontà degli associati e di svolgere quanto forma oggetto del precedente art. 2.
I Responsabili delle Commissioni possono invitare alle riunioni esperti, associati e non, al fine di conseguire la più ampia e qualificata pluralità di contributi.
Sui settori d’intervento delle Commissioni decide la Direzione provinciale.

CAPO IV – STRUTTURE TERRITORIALI

ART. 19 – SEDI TERRITORIALI

Le Sedi territoriali – comunali o sovracomunali – istituite dalla Direzione provinciale a norma dell’art. 13 del presente Statuto, hanno compiti di presidio del territorio e delle strutture operative decentrate di riferimento, che saranno indicati dalla Direzione provinciale all’atto della loro istituzione.
In sede istitutiva la Direzione provinciale riunisce in assemblea gli associati della Sede territoriale, i quali provvedono, con le modalità previste dal comma b, dell’art. 21, alla elezione del comitato territoriale ai sensi di cui al punto c) dell’art. 22 ed dei delegati al Congresso provinciale ai sensi del punto d) dell’art. 22.

ART. 20 ORGANI TERRITORIALI

Organi della Sede territoriale sono:
a) l’Assemblea territoriale;
b) il Comitato territoriale dei delegati al Congresso provinciale (se costituito).

ART. 21 ASSEMBLEA TERRITORIALE

L’Assemblea territoriale è validamente convocata con avviso affisso in sede e/o sul sito web, e/o per via telematica a cura del Presidente provinciale, comunque in preparazione del Congresso provinciale.
a. All’Assemblea territoriale possono partecipare tutti gli associati in regola con i versamenti della quota associativa, con le modalità previste dall’art.6, appartenenti all’area di competenza.
b. Gli associati della Sede territoriale, riuniti a Congresso, procedono alle elezioni di cui ai punti c) e d) del successivo art. 22 con voto diretto nominativo e palese.
c. Il Socio impedito a partecipare all’assemblea ha facoltà di delega scritta ad altro Socio. Ogni Socio non potrà ricevere più di una delega.
d. I membri della Direzione provinciale, che non siano anche associati della Sede territoriale, partecipano di diritto all’Assemblea territoriale con facoltà di intervento e senza diritto al voto.

ART. 22 POTERI DELL’ASSEMBLEA TERRITORIALE

I poteri dell’Assemblea territoriale sono:
a. fissare le attività della Sede territoriale nell’ambito delle linee fissate dalla Direzione provinciale;
b. valutare l’attività e il funzionamento della Sede;
c. eleggere i delegati al Congresso provinciale il cui numero deve essere proporzionale al numero degli associati, ai sensi dell’art. 12, 2° comma. E’ in ogni caso garantita la rappresentanza di ogni Sede territoriale;
d. eleggere il Comitato territoriale dei Delegati al Congresso provinciale.
e. L’Assemblea, su proposta del Presidente provinciale, può integrare il Comitato territoriale con membri aggiuntivi.
Il Presidente provinciale o suo delegato presiede l’Assemblea territoriale e ha l’obbligo di inviare alla Direzione provinciale gli atti del Congresso stesso ed i relativi verbali entro 10 (dieci) giorni dallo svolgimento dei lavori. Il Comitato territoriale nella sua prima riunione può eleggere al suo interno il Presidente, che ha compiti di coordinamento in accordo con il presidente provinciale.
Le Sedi territoriali hanno l’obbligo di effettuare annualmente il tesseramento degli associati, consegnando ad ognuno la tessera fornita dalla Sede provinciale e versando le quote associative riscosse alla Direzione provinciale. Il Comitato territoriale dei Delegati al Congresso provinciale è convocato a cura del Presidente provinciale.

ART. 23 DENOMINAZIONE SEDI TERRITORIALI

Le sedi territoriali devono aggiungere alla denominazione di cui all’art. 1 la dicitura “Sede territoriale di “.

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 24 – PATRIMONIO

Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai risultati di gestione (formati dalla differenza tra i proventi di cui all’art 25 e le spese sostenute), dai beni mobili e immobili a qualsiasi titolo acquisiti, dai crediti maturati, al netto dei debiti contratti.

ART. 25 – PROVENTI

I proventi dell’Associazione sono costituiti da:
a) contributi ordinari annuali corrisposti dagli associati;
b) contributi straordinari corrisposti volontariamente oppure con deliberazioni adottate dalla Direzione provinciale;
c) corrispettivi, escluso ogni fine di lucro, corrisposti per prestazioni di servizi effettuate prevalentemente nei confronti degli associati in conformità alle proprie finalità istituzionali nonché per cessione anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati, oltre ai corrispettivi per l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, strettamente complementari alle attività ed agli scopi istituzionali, effettuati nei confronti degli stessi associati;
d) contributi, donazioni e oblazioni erogati da Enti, amministrazioni pubbliche, associazioni e privati;
e) fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze e campagne di sensibilizzazione.

ART. 26 – SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento per qualunque causa dell’Associazione, il patrimonio – mobiliare immobiliare e finanziario, sarà devoluto ad altra/e associazione/i od ente/i con finalità analoghe, oppure ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23/12/96 n. 662 e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 27 DISPOSIZIONI FINALI

E’ fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Per qualsiasi controversia il Foro competente è quello di Modena. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed alle leggi speciali sugli enti non commerciali di tipo associativo.